Confesercenti Cagliari

A decorrere dal prossimo 30 giugno, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di debito.In verità la legge 17 dicembre 2012, n. 221, aveva stabilito che con uno o più decreti dei dicasteri interessati venissero disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini di attuazione della disposizione che prevede tale obbligo.     Con l’approvazione successiva del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, invece, si è stabilito  lo “slittamento” dell’intera disciplina alla data del 30 giugno p.v., senza previsione di alcuna gradualità nell’applicazione delle norme.  Questa nuova disposizione pone l’esigenza di intervenire in materia per ristabilire il principio della gradualità dell’entrata in vigore delle nuove norme, a causa delle difficoltà che i piccoli imprenditori devono affrontare sia in termini organizzativi che economici. Soprattutto per il settore dei tabaccai e distributori carburanti, considerati  i ristretti margini di guadagno, l’accettazione della moneta elettronica attualmente porterebbe ad una forte riduzione di redditività ed in alcune situazioni (rinnovo Bolli Auto) ad una decisa perdita. Per questo motivo con una lettera al Ministero dello Sviluppo Economico, la Confesercenti ha avanzato una serie di richieste di modifica dell’applicazione della norma,  tese a ripristinare il principio di gradualità dell’obbligo di accettazione della moneta elettronica che eviterebbero sia una congestione tecnica difficilmente  evitabile e permetterebbero alle imprese  “meno strutturate” di predisporsi con presumibili minori oneri rispetto al disposto normativo.

In particolare è stato richiesto che: 

1)     l’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito venga applicato ai pagamenti di importo superiore a 50 Euro;

2)    in sede di prima applicazione detto obbligo debba attuarsi ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti che svolgono attività di vendita di beni e prestazioni di servizi il cui fatturato dell’anno precedente sia superiore ad Euro 500.000;

3)    dal 30/5/2015 l’obbligo citato si dovrebbe applicare ai pagamenti effettuati dai soggetti che svolgono attività di vendita di beni e prestazioni di servizi il cui fatturato dell’anno precedente, sia superiore ad Euro 250.000;

4)    per le attività di vendita tabacchi, distribuzione stradale di carburanti e commercio su aree pubbliche le disposizioni dovrebbero adottarsi a partire dal 1/1/2017.

Torna in alto