Il TAR Lazio, sez. II, con Ordinanza del 2 aprile 2014, sul ricorso presentato da alcune società produttrici e distributrici di “sigarette elettroniche” (nello specifico, vaporizzatori, loro componentistica, liquidi destinati alla vaporizzazione e relativi prodotti accessori e strumentali), cui ha aderito, ad adiuvandum, la FIESEL-Confesercenti, ha disposto di sospendere gli effetti del Dm 16.11.2013, con il quale è stata approvata la disciplina, ai sensi dell’art. 62-quater, comma 4, del D. Lgs. n. 504/95, del regime della commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, compreso il successivo decreto ministeriale del 12.2.2014, con il quale è stato modificato il precedente decreto del novembre 2013.
E ciò fino alla decisione, da parte della Corte Costituzionale, circa la legittimità delle stesse norme istitutive dell’imposta di consumo sui predetti prodotti. Alla stessa Corte, infatti, il TAR ha rimesso, con separata Ordinanza, la pertinente decisione.
Il seguito dell’esame è stato rinviato dal TAR all’esame della Camera di Consiglio che verrà fissata dopo la comunicazione della decisione da parte della Corte Costituzionale.Il TAR avrebbe dovuto, nella data del 2 aprile, decidere nel merito. Ha invece ritenuto di sospendere cautelarmente i decreti sopra menzionati ed ogni atto connesso, ritenendo che la normativa presenti profili di irragionevolezza tali da giustificare la sottoposizione della relativa questione alla Corte Costituzionale, rilevata soprattutto l’irreparabilità del pregiudizio allegato dalle società ricorrenti, non potendosi escludere che, per la rilevante e immediata incidenza su tutta la filiera delle c.d. “e-cig” degli adempimenti di ordine amministrativo e fiscale oggetto dell’impugnativa, esse, in attesa della definizione della questione di costituzionalità, possano subire un tracollo economico, con conseguente espulsione dal mercato.
In definitiva, fino alla sentenza della Corte Costituzionale che disporrà sulla legittimità dell’art. 62-quater del D. Lgs. n. 504/95 e alla successiva Camera di Consiglio del TAR che deciderà conseguentemente nel merito sui decreti attuativi il nuovo sistema che prevedeva l’istituzione dell’imposta di consumo sulle e-cig risulta sospeso e le attività di produzione, distribuzione e vendita al dettaglio continuano a svolgersi secondo le norme previgenti.
E’ ovvio che un’eventuale sentenza della Corte Costituzionale che dovesse annullare l’art. 62-quater del D. Lgs. n. 504/95 comporterebbe poi automaticamente l’annullamento, da parte del TAR, dei decreti attuativi, mentre la contraria decisione della Corte Costituzionale lascerebbe aperta ogni soluzione da parte del TAR.